Referendum 08-09 giugno 2025

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Referendum abrogativi del 08 e 09 giugno 2025

Data:

14 aprile 2025

Tempo di lettura:

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Referendum 08-09 giugno 2025

Descrizione

Domenica 8 giugno, dalle 7 alle 23, e lunedì 9 giugno, dalle 7 alle 15, le cittadine e cittadini saranno chiamati a votare per 5 Referendum.

Le consultazioni riguarderanno le seguenti tematiche:

  1. Quesito n.1:«Volete voi l’abrogazione del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, recante “Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” nella sua interezza?»
  2. Quesito n.2:«Volete voi l’abrogazione dell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, recante “Norme sui licenziamenti individuali”, come sostituito dall’art. 2, comma 3, della legge 11 maggio 1990, n. 108, limitatamente alle parole: “compreso tra un”, alle parole “ed un massimo di 6” e alle parole “La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro.”?»
  3. Quesito n.3:«Volete voi l’abrogazione dell’articolo 19 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, comma 1, limitatamente alle parole “non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque”, alle parole “in presenza di almeno una delle seguenti condizioni”, alle parole “in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2025, per esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva individuate dalle parti;” e alle parole “b bis)”; comma 1 -bis , limitatamente alle parole “di durata superiore a dodici mesi” e alle parole “dalla data di superamento del termine di dodici mesi”; comma 4, limitatamente alle parole “,in caso di rinnovo,” e alle parole “solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi”; articolo 21, comma 01, limitatamente alle parole “liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente,”?»
  4. Quesito n.4:«Volete voi l’abrogazione dell’art. 26, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” come modificato dall’art. 16 del decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106, dall’art. 32 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modifiche dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché dall’art. 13 del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, limitatamente alle parole “Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.”?»
  5. Quesito n.5:«Volete voi abrogare l’articolo 9, comma 1, lettera b), limitatamente alle parole “adottato da cittadino italiano” e “successivamente alla adozione”; nonché la lettera f), recante la seguente disposizione: “f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.”, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza”?.

 

  • Opzione di voto in Italia per gli elettori residenti all’estero (AIRE)

    Gli elettori italiani residenti all'estero votano per corrispondenza, ai sensi della Legge n. 459 del 27 dicembre 2001 e del relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. n. 104 del 2 aprile 2003.

    La predetta normativa, nel prevedere la modalità di voto per corrispondenza per tali elettori, fa comunque salva la possibilità di votare in Italia previa apposita e tempestiva opzione, da esercitare in occasione di ogni consultazione e valida limitatamente ad essa.

    In particolare il diritto di optare per il voto in Italia, ai sensi degli artt. 1, comma 3 e 4 della Legge n. 459/2001 nonchè dell'art. 4 del D.P.R. n. 104/2003, deve essere esercitato entro il decimo giorno successivo all'indizione dei Referendum, e cioè entro GIOVEDI' 10 APRILE 2025, preferibilmente utilizzando il modello qui allegato, che, compilato, dovrà essere INVIATO ALL'UFFICIO CONSOLARE operante nella circoscrizione di residenza dell'elettore e potrà essere revocata con le medesime modalità entro gli stessi termini previsti per il suo esercizio.

  • Elettori fuori sede: modalità di voto nel comune di temporaneo domicilio

    Gli elettori che – per motivi di studio, lavoro o cure mediche – si trovino in un Comune di una Provincia diversa da quella del comune di iscrizione elettorale, per un periodo di almeno tre mesi, nel quale ricade la data delle consultazioni referendarie, possono votare nel Comune di temporaneo domicilio. Lo prevede l’articolo 2 del Decreto-Legge n.27/2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n.65 del 19 marzo 2025, che ne disciplina in via sperimentale le modalità.

    I cosiddetti elettori fuori sede devono presentare domanda al Comune di temporaneo domicilio utilizzando preferibilmente il modello scaricabile a fondo pagina. Alla domanda, che può essere presentata personalmente o da altra persona delegata, oppure in via telematica all’indirizzo comune@comune.sanpaolodargon.bg.it oppure via PEC a web@pec.comune.sanpaolodargon.bg.it, è necessario allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; copia della tessera elettorale personale; copia della certificazione o di altra documentazione che attesti la condizione dì elettore fuori sede, ovvero le motivazioni di studio, lavoro o cure mediche per le quali l’elettore si trova temporaneamente domiciliato in un comune di una provincia diversa da quella di residenza.

    La domanda di ammissione al voto fuori sede deve essere presentata ENTRO IL 4 MAGGIO, e può essere revocata con le stesse modalità entro il 14 maggio. Nella domanda l’interessato può manifestare la disponibilità a essere nominato presidente o componente di sezione elettorale speciale per il voto fuori sede nel comune di temporaneo domicilio.


    • Elettori temporaneamente all’estero

    È consentito il voto per corrispondenza all’estero per le seguenti categorie di persone:

    • elettori temporaneamente all’estero per motivi di lavoro, studio o cure mediche per un periodo minimo di tre mesi in cui ricade la data della consultazione
    • personale di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 4 bis della Legge 459/01 (elettori appartenenti alle Forze armate e di Polizia temporaneamente all’estero nello svolgimento di missioni internazionali)
    • familiari conviventi degli elettori di cui sopra (per i quali non è richiesto il periodo di tre mesi di temporanea residenza all’estero)
    • chi svolge il servizio civile all’estero.

    Per partecipare al voto all’estero tali elettori dovranno far pervenire ENTRO IL 07 MAGGIO 2025, al Comune d’iscrizione nelle liste elettorali, un’apposita dichiarazione, insieme a copia del proprio documento d’identità valido.
    E’ possibile la revoca dell’opzione entro lo stesso termine. Si ricorda che l’opzione è valida solo per la consultazione cui si riferisce.

    Per la dichiarazione è possibile utilizzare il modello, scaricabile a fondo pagina, da inviare per posta ordinaria, posta elettronica anche non certificata, oppure fatta pervenire a mano al Comune anche da persona diversa dall’interessato.


A cura di

Ultimo aggiornamento

16/04/2025, 15:00

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