RESIDENZA ANAGRAFICA DA ALTRO COMUNE

RESIDENZA ANAGRAFICA DA ALTRO COMUNE

Il cittadino che si trasferisce a SAN PAOLO D'ARGON provenendo da un altro Comune o dall'estero deve presentare all'ufficio Anagrafe la dichiarazione di cambio di residenza entro 20 giorni dalla data del trasferimento.

Chi può presentare la dichiarazione

  • L'interessato maggiorenne
  • Un qualsiasi componente maggiorenne della famiglia, se cambia residenza l'intero nucleo familiare

Cosa presentare

Produrre la seguente documentazione:

  • MODULO DI DICHIARAZIONE DI RESIDENZA compilato in tutti i campi obbligatori e sottoscritto da tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare;
  • D'OCUMENTO D'IDENTITA', in originale e in fotocopia, di tutti i componenti del nucleo familiare (per i minorenni, carta d'identità solo se già in possesso);
  • TESSERA SANITARIA/CODICE FISCALE proprio e di tutti i familiari che cambiano residenza, in originale e in fotocopia;
  • dati anagrafici di tutti i componenti della famiglia che cambiano residenza;
  • DIMOSTRAZIONE DEL TITOLO DI OCCUPAZIONE DELL'IMMOBILE DI DIMORA ABITUALE. Va compilata accuratamente l'apposita sezione della Dichiarazione di residenza ed allegato il titolo che consente di disporre dell'alloggio. Ad esempio:
  1.  copia del contratto di locazione;
  2. verbale di consegna relativi a immobili di edilizia residenziale pubblica (per i locatari di tale tipologia di alloggio);
  3. copia dell'autorizzazione di ospitalità temporanea, rilasciata dall'ente titolare (per chi è ospitato in alloggi di edilizia residenziale pubblica);
  • ASSENSO SCRITTO E FIRMATO DAL PROPRIETARIO DELL’ALLOGGIO (ALLEGATO 2) nel caso in cui l'inquilino non proprietario chieda la residenza in assenza di regolare contratto di locazione/comodato, accompagnato dalla fotocopia di un valido documento identificativo del succitato proprietario.

In assenza di questi documenti, attestanti la regolarità del titolo di occupazione, la dichiarazione di residenza sarà irricevibile.

 Chi occupa abusivamente un immobile senza titolo non può infatti chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge (art. 5 del Decreto legge. n. 47 del 28 marzo 2014, convertito in Legge n. 80 del 23 maggio 2014). 
Se il trasferimento di residenza riguarda un minore con uno solo dei due genitori, va presentata apposita dichiarazione resa dall'altro genitore con allegata copia del documento di identità in corso di validità.

Avvertenza

Se nella dichiarazione di residenza presentata all'Ufficio anagrafe, si attesta il possesso di veicoli a sè intestati è possibile scaricare, attraverso il portale dell'automobilista (www.ilportaledell'automobilista.it) l'attestazione contenente i dati di residenza, come registrati nell'Archivio Nazionele Veicolo (ANV), da esibire in caso di necessità.

Cittadini extracomunitari

Il cittadino extracomunitario deve produrre, oltre a quanto sopra descritto e con le modalità di inoltro già indicate, anche:

  • PASSAPORTO e PERMESSO/CARTA DI SOGGIORNO rilasciato dall'autorità di Pubblica Sicurezza;
  • se coniugato, l'originale e la fotocopia del certificato di matrimonio legalizzato dall'autorità consolare italiana del paese di provenienza dello straniero con visto di conformità della traduzione.

Cittadini del Regno Unito che si iscrivono per la prima volta in Italia:

  • passaporto e documento di soggiorno elettronico rilasciato dalla competente Questura.

Come e dove presentare la dichiarazione

La dichiarazione di residenza può essere presentata:

  • DI PERSONA presentandosi all'ufficio Anagrafe con sede in Piazza del Filatoio, 3 PREVIO APPUNTAMENTO da prenotare telefonando al numero: 035/4253036 - 035/4253035 - 035/4253020.

 

  • Via email o tramite pec
  • email comune@comune.sanpaolodargon.bg.it (allegando l'apposito modulo di dichiarazione sottoscritto e corredato dai documenti sopra specificati) acquisiti tramite scanner.
  • pec web@pec.comune.sanpaolodargon.bg.it (allegando la dichiarazione sottoscritta con firma digitale e corredata di tutta la documentazione di cui sopra) acquisita tramite scanner.

Iter pratica

Entro 45 giorni dalla presentazione della Dichiarazione, sono effettuati gli accertamenti dei requisiti previsti (dimora abituale, verifica documentale ecc.).
La mancanza accertata di un requisito comporta l'annullamento del procedimento con effetto retroattivo.
Trascorsi 45 giorni dalla presentazione o dall'invio della Dichiarazione e in mancanza di diversa comunicazione al/ai dichiaranti, l'iscrizione di nuova residenza o il cambio di abitazione s'intendono confermati (silenzio-assenso).
Il rispetto del termine di 45 giorni è garantito dalla presentazione o dall'invio della Dichiarazione esclusivamente nei modi e agli indirizzi indicati in questa pagina. Gli accertamenti dono disposti successivamente alla dichiarazione del cittadino che, comunque entro due giorni lavorativi dalla registrazione della pratica, potrà già ottenere il certificato di residenza e stato di famiglia. Per tutti gli altri certificati, compresa la carta d'identità, bisognerà attendere il completamento della pratica per il quale è previsto anche l'accertamento da parte del Comando di polizia locale e l'acquisizione di documentazione dal Comune di provenienza. 
Per consentire lo svolgimento dell'attività di accertamento è necessario apporre il proprio nominativo sul campanello e sulla cassetta delle lettere. L'eventuale impossibilità di accedere all'abitazione potrebbe compromettere l'istruttoria del procedimento e la sua conclusione positiva.
Per agevolare le verifiche relative alla residenza, il cittadino dovrà esibire copia del titolo che gli consente di disporre dell'alloggio (ad es. contratto di locazione o di comodato, atto di proprietà etc.).

Sanzioni

Ai sensi dell'art. 5, commi 4 e 5, del D.L. 5/2012 e dell'art. 75 del D.P.R 445/2000, le dichiarazioni non corrispondenti al vero comporteranno la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione mendace (perdita dell'ultima residenza e ripristino della situazione preesistente), nonché la segnalazione all'autorità di pubblica sicurezza, da parte dell'ufficiale d'anagrafe, delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti.
In base all'art. 76 D.P.R. 445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni non veritiere è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Normativa

  • D.l. 28 marzo 2014, n. 47, convertito in Legge 23 maggio 2014, n. 80 "Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015"
  • D.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in Legge 4 aprile 2012, n. 35 "Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo"
  • D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa"
  • D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 "Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente"

Tempistica

Silenzio/assenso

Strumenti di tutela

Costo

Documentazione Necessaria

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