Pubblicazione di matrimonio civile e religioso

Cos'è

Per contrarre matrimonio, civile o religioso (di rito cattolico o di altro rito riconosciuto dallo Stato italiano) è necessario richiedere le pubblicazioni di matrimonio.

Il fine dell’istituto della pubblicazione di matrimonio è quello di effettuare un controllo preventivo sulla sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti per il matrimonio, in modo tale che il momento della celebrazione possa svolgersi senza problemi e con la certezza della validità del matrimonio stesso.

A chi si rivolge

La richiesta di pubblicazione di matrimonio è fatta dagli sposi o da un loro rappresentante.

Le condizioni necessarie per contrarre matrimonio sono le seguenti.

  • Gli sposi devono aver compiuto 18 anni al momento della richiesta di pubblicazione. Possono essere ammessi al matrimonio anche coloro che hanno compiuto i 16 anni previa autorizzazione del Tribunale dei Minorenni.
  • Non deve sussistere interdizione per infermità di mente.
  • I richiedenti non devono essere vincolati da un precedente matrimonio valido agli effetti civili.
  • Non devono sussistere rapporti di parentela, affinità, adozione e affiliazione.
  • Non deve esserci condanna per omicidio, anche solo tentato, sul coniuge dell’altra persona.
  • Non può contrarre matrimonio la donna se non dopo 300 giorni dallo scioglimento, dall’annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio.

Come accedere al servizio

La richiesta della pubblicazione deve essere resa all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza da entrambi gli sposi personalmente o da persona munita di procura speciale risultante da scrittura privata.

Se i nubendi sono residenti in Comuni diversi, la richiesta può essere presentata indifferentemente in uno dei Comuni di residenza dei futuri sposi.

Le parti concordano con l'Ufficiale di Stato Civile la data della stipula del verbale di pubblicazione di matrimonio.

Le pubblicazioni restano esposte all'albo pretorio dei Comuni di residenza dei nubendi per almeno 8 giorni consecutivi allo scopo di dare a terze persone la possibilità di opporsi al matrimonio. Conclusa la procedura, trascorsi 3 giorni successivi alla pubblicazione senza aver ricevuto alcuna opposizione, il Comune rilascia il certificato di avvenute pubblicazioni che, in caso di matrimonio religioso, deve essere consegnato al parroco o ministro di culto.

Qualora l’Ufficiale di Stato Civile ritenga di dover rifiutare la pubblicazione, rilascerà ai nubendi un certificato con i motivi del rifiuto.

Il certificato di eseguita pubblicazione rilasciato dal Comune di residenza permette ai nubendi di contrarre il matrimonio in qualunque Comune italiano, che deve essere indicato al momento della richiesta di pubblicazione.

Cosa serve

Tutta la documentazione necessaria in possesso della Pubblica Amministrazione sarà acquisita d’ufficio.

Per i cittadini italiani è necessaria la seguente documentazione:

  • documenti di riconoscimento in corso di validità;
  • in caso di matrimonio religioso, richiesta di pubblicazioni civili rilasciata dal parroco o dal ministro di culto;
  • una marca da bollo per ogni avviso di pubblicazione.

Per i cittadini stranieri, inoltre, viene richiesto il nulla osta al matrimonio rilasciato dall’ambasciata o dal consolato straniero tradotto in lingua italiana, debitamente legalizzato in caso di mancanza di specifica convenzione tra lo stato di provenienza dello straniero e l’Italia. Suddetto documento deve contenere le generalità del cittadino, cioè nome e cognome, data e luogo di nascita, paternità e maternità, residenza e stato civile. Per i casi particolari si consiglia di contattare preventivamente l’Ufficio di Stato Civile.

Costi

Il servizio viene erogato previo pagamento dell’imposta di bollo (16,00 euro) e dei relativi diritti di segreteria (0,52 euro).

Tempi e scadenze

Il matrimonio deve essere celebrato entro 180 giorni dall’avvenuta affissione delle pubblicazioni. Oltre tale termine la documentazione risulta scaduta.

Richiesta di pubblicazione di matrimonio civile e religioso

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