Albo dei Giudici popolari

Cos'è

L'albo dei Giudici popolari di Corte d'Assise e di Corte d'Assise di appello contiene l'elenco delle persone idonee a svolgere la funzione di Giudice popolare. È costituito da due distinti elenchi formati da cittadini che possono essere chiamati ad affiancare i giudici togati nella composizione della Corte d'Assise e della Corte d'Assise di appello in occasione dei processi. Le operazioni di aggiornamento si svolgono ogni due anni dal mese di aprile al mese di luglio.

A chi si rivolge

I cittadini che desiderano far parte dell'Albo di Giudice popolare che posseggono i requisiti richiesti.

I requisiti per l'iscrizione sono i seguenti:

  • cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
  • buona condotta morale (requisito non più certificabile, ma desumibile dal certificato del Casellario Giudiziale);
  • età non inferiore a 30 e non superiore a 65 anni;
  • possesso del titolo di studio di licenza media per le Corti d'Assise e di diploma di istruzione superiore per le Corti d'Assise di appello;
  • non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'Art. 12 della Legge n. 287 del 10 aprile 1951: i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario; gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche, se non dipende dallo Stato in attività di servizio; ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Come accedere al servizio

L’iscrizione avviene a domanda dell’interessato o d’ufficio, da parte del Sindaco, e rimane valida finché non vengono meno i requisiti.

Gli organi giudiziari sorteggiano dall’Albo gli iscritti che dovranno formare le giurie popolari nei processi.

Le domande si presentano, tra il 1 maggio e il 31 luglio degli anni dispari.

L'iscrizione agli elenchi è permanente.

L'Ufficio di Giudice popolare è obbligatorio salvo che esistano motivi di impedimento, di astensione o di ricusazione. In tal caso si può presentare apposita domanda per la cancellazione.

La cancellazione dagli elenchi può avvenire d'ufficio nei casi previsti dall'Art. 12 Legge 287/51.

Cosa serve

Il cittadino deve presentare un documento d'identità in corso di validità e la fotocopia del titolo di studio richiesto.

Costi

Il servizio è gratuito.

Tempi e scadenze

La procedura si conclude in pochi minuti.

Albo dei Giudici popolari

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