Accordo di separazione o divorzio

Cos'è

L’Art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’Ufficiale di Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.

La richiesta può essere presentata:

  • nel Comune di residenza di uno dei coniugi;
  • nel Comune in cui è iscritto l'atto di matrimonio civile;
  • nel Comune in cui è trascritto l'atto di matrimonio religioso.

L’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa. 

Le parti possono inoltre richiedere, sempre congiuntamente, la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio già stabilite ed in particolare possono chiedere l'attribuzione di un assegno periodico (di separazione o di divorzio) o la sua revoca o ancora la sua revisione quantitativa.

A chi si rivolge

Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando vi sia il consenso di entrambi i coniugi, non vi siano figli minori o figli con disabilità grave o economicamente non autosufficienti e a condizione che l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale.

Come accedere al servizio

La procedura davanti all’Ufficiale di Stato Civile del Comune prevede i seguenti passaggi.

  1. Presentazione dell'istanza da parte di uno o entrambi i coniugi, da predisporre sul modello del Comune.
  2. Stipula dell'accordo: l’Ufficiale di Stato Civile fissa un appuntamento, al quale si presenteranno personalmente e congiuntamente entrambi i coniugi, soli o con l'assistenza facoltativa di un avvocato, per rendere la dichiarazione di accordo per la separazione, cessazione degli effetti civili del matrimonio o scioglimento, modifica delle condizioni di separazione o divorzio. Viene così redatto l’atto contenente l’accordo, sottoscritto dalle parti e dall'Ufficiale di Stato Civile, che successivamente procede all'iscrizione negli appositi registri.
  3. A conclusione dell’incontro si stabilisce un ulteriore appuntamento per la conferma dei patti sottoscritti, in un termine non inferiore ai trenta giorni dalla data dell’accordo già firmato. Le parti dovranno pagare la somma di 16,00 euro a titolo di diritto fisso.
  4. Conferma dell’accordo: i coniugi devono presentarsi congiuntamente e personalmente davanti all’Ufficiale di Stato Civile, alla data stabilita, per la conferma della volontà di separarsi o divorziare. Da questo momento la separazione consensuale/scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi diventa definitiva.

La conferma dell'accordo non è prevista nei casi di sole modifiche delle condizioni di separazione o divorzio.

Cosa serve

I richiedenti devono presentare un documento d'identità in corso di validità.

In caso di divorzio, devono presentare anche la sentenza di separazione, passata in giudicato, da almeno tre anni a far data dalla presentazione dei coniugi davanti al Predisente del Tribunale.

In caso di modifica delle precedenti condizioni, devono presenare anche il precedente accordo.

Costi

Le parti dovranno pagare la somma di 16,00 euro al Comune a titolo di diritto fisso all'atto della firma dell'accordo.

Tempi e scadenze

Nei casi di separazione e divorzio, l’efficacia si avrà con la conferma dell’accordo, non prima di trenta giorni dalla firma dell’accordo. Gli effetti giuridici decorreranno dalla data dell’accordo.

Nel caso di modifica delle condizioni di separazione o divorzio, l’accordo è immediatamente efficace.

Accordo di separazione o divorzio

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